Condotte illecite (Whistleblowing)

Torino Nuova Economia nell’ambito delle proprie “Misure di Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza” ha recepito le vigenti disposizioni normative afferenti alla tutela del Dipendente che segnala condotte illecite all’interno dell’ambiente di lavoro.

 

Nello specifico si è tenuto conto di quanto previsto dall’art. 1, comma 51, della Legge 6 novembre 2012 n. 190, dall’art. 54-bis inserito, dalla sopracitata legge, all’interno del D. Lgs. 30 marzo 2001 n. 165, e successivamente modificato dalla Legge 11 agosto 2014 n. 114.

 

Il tutto come successivamente in parte modificato e integrato dalla Legge 30 novembre 2017 n. 179 che ha:

  • riscritto integralmente l’art. 54-bis del D. Lgs. n. 165/2001 che disciplina la tutela dei dipendenti pubblici - e assimilati – che segnalano condotte illecite di cui si è venuti a conoscenza in ragione del proprio rapporto di lavoro;
  • rn
  • integrato l’art. 6 del Decreto Legislativo 8 giugno 2001 n. 231 inserendo il comma 2-bis che prevede, specifiche misure a tutela dei segnalante nel settore privato;
  • rn
  • previsto la clausola di esonero dalla responsabilità nel caso di segnalazioni che rivelino segreto d’ufficio, aziendale, professionale, scientifico o industriale o che violino il dovere di lealtà e fedeltà.

 

Si è inoltre tenuto conto delle Linee Guida in materia di tutela degli autori di segnalazioni di reati o irregolarità di cui siano venuti a conoscenza in ragione di un rapporto di lavoro, ai sensi dell’art. 54-bis, del d.lgs. 165/2001 (c.d. whistleblowing) - approvate dall’Autorità Nazionale Anticorruzione con la Delibera n. 469 del 9 giugno 2021 – che forniscono puntuali indicazioni sull’applicazione della sopracitata normativa, consentendo agli Enti destinatari di adempiere correttamente agli obblighi derivanti dalla disciplina di protezione dei dati personali, e che comprendono indicazioni utili anche per i possibili “segnalanti”.

 

Le suddette linee guida sono qui riportate in calce per la loro consultazione.

 

Considerata la fattispecie organizzativa della Società, l’Organismo di Vigilanza monocratico è stato individuato quale soggetto preposto a ricevere le suddette segnalazioni di condotte illecite.

 

 

Delibera n. 469 del 9 giugno 2021

 

 

Tutte le segnalazioni dovranno essere effettuate con la seguente modalità:

- attraverso posta tradizionale mediante plico da recapitare presso la sede dell’Organismo di Vigilanza protempore - Studio Legale Sodano Via Vittorio Emanuele 64 - 10023 Chieri (TO). Al fine di garantire la riservatezza è previsto che la segnalazione deve essere inserita in due buste chiuse: la prima contenente i dati identificativi del segnalante unitamente alla fotocopia di un documento di identità, la seconda contenente la segnalazione. Entrambe le buste devono essere inserite in una terza busta chiusa recante all’esterno l’indirizzo dell’Organismo di Vigilanza monocratico e la dicitura “Riservata personale - All’attenzione dell’Organismo di Vigilanza”. L’Organismo di Vigilanza in qualità di gestore delle segnalazioni avrà cura di effettuare la loro protocollazione riservata su autonomo registro.

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